Art. 89
Norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione per i PTOM
In vigore dal 25 nov 2013
Norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione per i PTOM
1. Norme generali in materia di ammissibilità:
a)
la partecipazione all’aggiudicazione di contratti d’appalto, alle procedure di concessione di sovvenzioni e alle altre procedure di attribuzione relative ad azioni finanziate a titolo della presente decisione a beneficio di terzi è aperta a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di un paese o territorio ammissibile secondo la definizione di cui al paragrafo 2, alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede e alle organizzazioni internazionali;
b)
nel caso delle azioni cofinanziate congiuntamente con un partner o altro donatore o attuate tramite uno Stato membro in regime di gestione concorrente ovvero attuate tramite un fondo fiduciario istituito dalla Commissione, sono altresì ammissibili i paesi ammissibili secondo le norme di detto partner, altro donatore o Stato membro o stabiliti nell’atto costitutivo del fondo fiduciario.
Nel caso delle azioni attuate tramite organismi incaricati (Stati membri o loro agenzie, Banca europea per gli investimenti, organizzazioni internazionali o loro agenzie), sono ammissibili anche le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme dell’organismo incaricato, stabilite negli accordi conclusi con l’organismo cofinanziatore o attuatore;
c)
nel caso delle azioni finanziate dalla presente decisione e anche da un altro strumento di azione esterna, compreso l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (9), modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (10), i paesi individuati nell’ambito di uno degli strumenti in questione sono considerati ammissibili ai fini dell’azione.
Nel caso delle azioni a carattere transfrontaliero, regionale o mondiale finanziate da dalla presente decisione, le persone fisiche o giuridiche dei paesi, territori o regioni contemplati dall’azione possono partecipare alle procedure di attuazione di tali azioni;
d)
tutte le forniture acquistate nell’ambito di un contratto di appalto, o conformemente a una convenzione di sovvenzione, finanziato nell’ambito della presente decisione, devono avere origine in un paese o in un territorio ammissibile. Le forniture acquistate possono tuttavia essere originarie di qualsivoglia paese o territorio se il loro ammontare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale. Ai fini del presente articolo, il termine «origine» è definito agli del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (11) e all’altra normativa dell’Unione in materia di origine non preferenziale;
e)
le norme del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto contrattuale con un contraente o, se del caso, un subcontraente ammissibile né creano limitazioni basate sulla cittadinanza;
f)
l’ammissibilità definita nel presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all’ubicazione o alla natura dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e dagli obiettivi dell’azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione;
g)
le persone fisiche e giuridiche cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale e le norme fondamentali del diritto del lavoro convenute a livello internazionale.
2. Sono ammissibili al finanziamento a titolo delle presente decisione gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi e territori:
a)
gli Stati membri, i paesi candidati e i candidati potenziali riconosciuti dall’Unione, nonché i membri dello Spazio economico europeo;
b)
i PTO;
c)
i paesi e i territori in via di sviluppo inseriti nell’elenco dei beneficiari di APS dell’OCSE/DAC, che non sono membri del gruppo G-20;
d)
i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco all’assistenza esterna. L’accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l’ammissibilità a parità di condizioni a soggetti dell’Unione e di PTO;
e)
gli Stati membri dell’OCSE, nel caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato;
f)
se indicato anticipatamente nei documenti della procedura:
i)
i paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari;
ii)
tutti i paesi, in caso di urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi ammissibili.
3. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili dalla Commissione in casi debitamente giustificati dove le norme sull’ammissibilità renderebbero impossibile o estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un’azione.
4. Per le azioni attuate in regime di gestione concorrente, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà, a nome della Commissione, di autorizzare la partecipazione di offerenti, richiedenti e candidati di altri paesi e di autorizzare beni di origine di altri paesi ai sensi del paragrafo 2, lettera f), e di considerare ammissibili offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili ai sensi del paragrafo 3, ovvero beni di origine non ammissibile ai sensi del paragrafo 1, lettera d).
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