Art. 90

Protezione degli interessi finanziari dell’Unione e controlli finanziari

In vigore dal 25 nov 2013
Protezione degli interessi finanziari dell’Unione e controlli finanziari 1.   La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   La Commissione e la Corte dei conti europea (CCE) hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi a finanziamenti dell’Unione. Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione della presente decisione devono abilitare espressamente la Commissione, la CCE e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento finanziario del FES. 3.   Il PTOM interessato è il principale responsabile del controllo finanziario dei fondi dell’Unione, che esercita, se del caso, in coordinamento con lo Stato membro cui il PTOM è connesso, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili. 4.   La Commissione provvede: a) a garantire l’esistenza e il buon funzionamento, nel PTOM interessato, dei sistemi di gestione e di controllo per assicurare che i fondi dell’Unione siano utilizzati correttamente ed efficacemente; e b) in caso di irregolarità, a inviare raccomandazioni o richieste di misure correttive per rettificare le irregolarità e ovviare alle carenze di gestione riscontrate. 5.   La Commissione, il PTOM e, eventualmente, lo Stato membro cui è connesso, cooperano sulla base di accordi amministrativi in occasione di riunioni annuali o biennali per coordinare i programmi, la metodologia e l’attuazione dei controlli. 6.   Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie: a) spetta in primo luogo al PTOM interessato individuare e rettificare le irregolarità finanziarie; b) tuttavia, in caso di carenze da parte del PTOM interessato, la Commissione interviene, se il PTOM non rimedia alla situazione e se i tentativi di conciliazione falliscono, per ridurre o ritirare, la rimanenza dell’assegnazione globale corrispondente alla decisione di finanziamento del documento di programmazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:755:oj#art-90

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protezione degli interessi finanziari dell’Unione e controlli finanziari (Art. 90 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo