Art. 90
Protezione degli interessi finanziari dell’Unione e controlli finanziari
In vigore dal 25 nov 2013
Protezione degli interessi finanziari dell’Unione e controlli finanziari
1. La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione e la Corte dei conti europea (CCE) hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione.
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi a finanziamenti dell’Unione.
Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione della presente decisione devono abilitare espressamente la Commissione, la CCE e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento finanziario del FES.
3. Il PTOM interessato è il principale responsabile del controllo finanziario dei fondi dell’Unione, che esercita, se del caso, in coordinamento con lo Stato membro cui il PTOM è connesso, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.
4. La Commissione provvede:
a)
a garantire l’esistenza e il buon funzionamento, nel PTOM interessato, dei sistemi di gestione e di controllo per assicurare che i fondi dell’Unione siano utilizzati correttamente ed efficacemente; e
b)
in caso di irregolarità, a inviare raccomandazioni o richieste di misure correttive per rettificare le irregolarità e ovviare alle carenze di gestione riscontrate.
5. La Commissione, il PTOM e, eventualmente, lo Stato membro cui è connesso, cooperano sulla base di accordi amministrativi in occasione di riunioni annuali o biennali per coordinare i programmi, la metodologia e l’attuazione dei controlli.
6. Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie:
a)
spetta in primo luogo al PTOM interessato individuare e rettificare le irregolarità finanziarie;
b)
tuttavia, in caso di carenze da parte del PTOM interessato, la Commissione interviene, se il PTOM non rimedia alla situazione e se i tentativi di conciliazione falliscono, per ridurre o ritirare, la rimanenza dell’assegnazione globale corrispondente alla decisione di finanziamento del documento di programmazione.
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