Art. 93
Ammissibilità al finanziamento regionale
In vigore dal 25 nov 2013
Ammissibilità al finanziamento regionale
1. È utilizzata un’assegnazione regionale per le operazioni a vantaggio e con la partecipazione di:
a)
due o più PTOM, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b)
uno o più PTOM e una o più regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE;
c)
uno o più PTOM e uno o più Stati limitrofi, ACP o non ACP;
d)
uno o più PTOM, una o più regioni ultraperiferiche e uno o più Stati limitrofi, ACP o non ACP;
e)
due o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM;
f)
uno o più PTOM e gli organismi regionali di cui fanno parte i PTOM, gli Stati ACP o una o più regioni ultraperiferiche;
g)
i PTOM e l’Unione nel suo insieme; oppure
h)
uno o più soggetti, autorità o altri organismi di almeno un PTOM, che siano membri di un GECT conformemente all’, una o più regioni periferiche e uno o più Stati limitrofi, ACP o non ACP.
2. Il finanziamento inteso a consentire la partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi si aggiunge ai fondi assegnati ai PTOM a norma della presente decisione.
3. La partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi ai programmi stabiliti conformemente alla presente decisione è prevista soltanto nella misura in cui:
a)
il centro di gravità dei progetti e programmi finanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione resta in un PTOM;
b)
negli strumenti finanziari dell’UE esistono disposizioni equivalenti; e
c)
il principio di proporzionalità è rispettato.
4. Misure appropriate consentiranno di combinare gli stanziamenti del FES e del bilancio generale dell’Unione per finanziare progetti di cooperazione tra i PTOM, i paesi ACP, le regioni ultraperiferiche e altri paesi, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.
Storico versioni
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