Art. 8
Partecipazione ai gruppi europei di cooperazione territoriale
In vigore dal 25 nov 2013
Partecipazione ai gruppi europei di cooperazione territoriale
Per l’applicazione dell’, paragrafi da 1 a 3, della presente decisione, le iniziative di cooperazione o altre forme di cooperazione significano anche che le autorità pubbliche, le organizzazioni regionali e subregionali, le autorità locali e, se del caso, altri organi o istituzioni pubblici e privati (compresi i prestatori di servizi pubblici) di un PTOM possono partecipare a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) fatti salvi le norme e gli obiettivi delle attività di cooperazione della presente decisione e del regolamento (CE) n. 1082/2006, nonché conformemente alle disposizioni applicabili allo Stato membro a cui il PTOM è connesso.
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