Art. 6

Promozione dell’associazione

In vigore dal 25 nov 2013
Promozione dell’associazione 1.   Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l’Unione e i PTOM s’impegnano a far conoscere l’associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell’Unione, dall’altro. 2.   I PTOM mettono in atto sforzi per consolidare e promuovere le loro relazioni con l’Unione nel suo insieme. Gli Stati membri sostengono tali sforzi.
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Promozione dell’associazione (Art. 6 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo