Art. 6
Promozione dell’associazione
In vigore dal 25 nov 2013
Promozione dell’associazione
1. Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l’Unione e i PTOM s’impegnano a far conoscere l’associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell’Unione, dall’altro.
2. I PTOM mettono in atto sforzi per consolidare e promuovere le loro relazioni con l’Unione nel suo insieme. Gli Stati membri sostengono tali sforzi.
Storico versioni
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