Art. 9
Trattamento specifico
In vigore dal 25 nov 2013
Trattamento specifico
1. L’associazione tiene conto della diversità dei PTOM in termini di sviluppo economico e capacità di beneficiare appieno della cooperazione e dell’integrazione regionali di cui all’.
2. Un trattamento specifico è riservato ai PTOM isolati.
3. Per consentire ai PTOM isolati di superare gli ostacoli, strutturali o di altra natura, al loro sviluppo, tale trattamento specifico deve tener conto delle loro difficoltà specifiche, anche nel determinare il volume del sostegno finanziario e le relative condizioni.
4. L’elenco dei PTOM considerati come isolati figura nell’allegato I.
Storico versioni
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