Art. 94

Ammissibilità ai programmi dell’Unione

In vigore dal 25 nov 2013
Ammissibilità ai programmi dell’Unione 1.   Le persone fisiche provenienti da un PTOM, secondo la definizione di cui all’ e, ove applicabile, i pertinenti enti e istituzioni pubblici e/o privati di un PTOM sono ammessi a partecipare ai programmi dell’Unione e a fruire dei finanziamenti ivi previsti, fatte salve le regole e le finalità dei programmi stessi e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso. 2.   I PTOM possono altresì beneficiare di un sostegno nell’ambito dei programmi dell’Unione per la cooperazione con altri paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi. 3.   La Commissione riferisce al Comitato FES-PTOM in merito alla partecipazione dei PTOM ai programmi dell’Unione, sulla base delle informazioni contenute nella relazione annuale di attuazione trasmessa dai PTOM e delle altre informazioni disponibili.
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Ammissibilità ai programmi dell’Unione (Art. 94 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo