Art. 50
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2013
Definizioni
Ai fini del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:
a)
«persona fisica di un PTOM»: una persona abitualmente residente in un PTOM che ha la cittadinanza di uno Stato membro o che gode di uno status giuridico specifico di un PTOM. Questa definizione non pregiudica i diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione ai sensi del TFUE;
b)
«persona giuridica di un PTOM» una persona giuridica di un PTOM istituita conformemente alla legislazione applicabile nel PTOM in questione, che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio di tale PTOM; se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l’amministrazione centrale nel PTOM, essa non può essere considerata una persona giuridica del PTOM in questione, a meno che non eserciti un’attività che abbia un nesso reale e continuo con l’economia di detto paese o territorio;
c)
le rispettive definizioni stabilite negli accordi di integrazione economica di cui all’, paragrafo 1, si applicano al trattamento concesso tra l’Unione e i PTOM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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