Art. 51
Trattamento più favorevole
In vigore dal 25 nov 2013
Trattamento più favorevole
1. Per quanto concerne le misure che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento nell’ambito delle attività economiche:
a)
l’Unione concede alle persone fisiche e giuridiche dei PTOM un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi paese terzo con il quale l’Unione concluda o abbia concluso un accordo di integrazione economica;
b)
un PTOM concede alle persone fisiche e giuridiche dell’Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi grande economia commerciale con la quale abbia concluso un accordo di integrazione economica dopo il 1o gennaio 2014.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano al trattamento concesso:
a)
nel quadro di un mercato interno che richiede alle parti un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell’eliminazione degli ostacoli non discriminatori allo stabilimento e agli scambi di servizi;
b)
in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o a misure prudenziali a norma dell’articolo VII dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) o del suo allegato sui servizi finanziari. Ciò lascia impregiudicate le specifiche misure PTOM a norma del presente articolo;
c)
nel quadro di un accordo o di un’intesa internazionale riguardante integralmente o in parte l’imposizione fiscale;
d)
in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione più favorita (NPF), elencate conformemente all’articolo II, paragrafo 2, del GATS.
3. Le autorità di un PTOM possono, per promuovere o sostenere l’occupazione locale, adottare regolamentazioni a favore dei loro abitanti e delle attività locali. In questo caso, le autorità del PTOM notificano le regolamentazioni adottate alla Commissione, affinché possa informarne gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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