Art. 48
Revoca temporanea delle preferenze
In vigore dal 25 nov 2013
Revoca temporanea delle preferenze
Se ritiene che ci siano motivi sufficienti per dubitare della corretta attuazione della presente decisione, la Commissione può avviare consultazioni con il PTOM e lo Stato membro con cui il PTOM ha relazioni speciali, al fine di garantire la corretta attuazione della presente decisione. Qualora le consultazioni non conducano a una forma di attuazione della presente decisione che sia reciprocamente accettabile, l’Unione può revocare temporaneamente le preferenze concesse al PTOM in questione conformemente all’allegato VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:755:oj#art-48