Art. 46
Non discriminazione
In vigore dal 25 nov 2013
Non discriminazione
1. L’Unione non fa discriminazioni tra i PTOM e i PTOM non fanno alcuna discriminazione tra gli Stati membri.
2. A norma dell’, l’attuazione delle disposizioni specifiche previste dalla presente decisione e, in particolare, dai suoi , paragrafo 2, 45, 48, 49, 51 e 59, paragrafo 3, non è considerata una discriminazione.
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