Art. 46

Non discriminazione

In vigore dal 25 nov 2013
Non discriminazione 1.   L’Unione non fa discriminazioni tra i PTOM e i PTOM non fanno alcuna discriminazione tra gli Stati membri. 2.   A norma dell’, l’attuazione delle disposizioni specifiche previste dalla presente decisione e, in particolare, dai suoi , paragrafo 2, 45, 48, 49, 51 e 59, paragrafo 3, non è considerata una discriminazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:755:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Non discriminazione (Art. 46 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo