Art. 47

Condizioni relative ai movimenti di rifiuti

In vigore dal 25 nov 2013
Condizioni relative ai movimenti di rifiuti 1.   I movimenti di rifiuti tra gli Stati membri e i PTOM sono controllati conformemente al diritto internazionale e dell’Unione. L’Unione sostiene l’instaurazione e lo sviluppo di un’efficace cooperazione internazionale in questo settore al fine di proteggere l’ambiente e la salute pubblica. 2.   L’Unione vieta tutte le esportazioni dirette o indirette di rifiuti verso i PTOM, fatta eccezione per le esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati a operazioni di recupero. Al tempo stesso le autorità dei PTOM vietano l’importazione, diretta o indiretta, nel loro territorio di siffatti rifiuti in provenienza dall’Unione o da qualsiasi altro paese terzo, fatti salvi gli impegni internazionali specifici in questi settori che sono stati o possono essere assunti in futuro nei consessi internazionali competenti. 3.   Per quanto riguarda i PTOM che, a motivo del loro status costituzionale, non sono parti della convenzione di Basilea, le rispettive autorità competenti accelerano l’adozione della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare le disposizioni della convenzione di Basilea in quei PTOM. 4.   Inoltre, gli Stati membri cui sono connessi promuovono l’adozione da parte dei PTOM della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare i seguenti atti: a) regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come segue: — per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti verso i paesi o territori d’oltremare, — per quanto riguarda le importazioni di rifiuti provenienti da paesi o territori d’oltremare; b) regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (5); e c) direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), fatti salvi i termini per il recepimento stabiliti all’ della stessa. 5.   Uno o più PTOM e gli Stati membri cui sono connessi possono applicare le proprie procedure alle esportazioni di rifiuti dai PTOM verso tali Stati membri. 6.   In questo caso, lo Stato membro cui è connesso il PTOM notifica alla Commissione la legislazione applicabile entro il 2 luglio 2014, nonché qualsiasi pertinente legislazione nazionale futura, incluse eventuali modifiche di tale legislazione.
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Condizioni relative ai movimenti di rifiuti (Art. 47 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo