Art. 45
Misure adottate dai PTOM
In vigore dal 25 nov 2013
Misure adottate dai PTOM
1. Le autorità dei PTOM possono mantenere o istituire, per quanto riguarda l’importazione di prodotti originari dell’Unione, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che ritengono necessari in considerazione del loro fabbisogno di sviluppo.
2. Per i settori contemplati dal presente capitolo, i PTOM accordano all’Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole applicabile a qualsiasi grande economia commerciale definita al paragrafo 4.
3. Il paragrafo 2 non osta a che un paese o territorio conceda ad altri PTOM o ad altri paesi in via di sviluppo un trattamento più favorevole di quello concesso all’Unione.
4. Ai fini del presente titolo, per «grande economia commerciale» si intende un paese sviluppato oppure un paese che rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all’1 % o, fatto salvo il paragrafo 3, un gruppo di paesi, operanti singolarmente, collettivamente o nell’ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all’1,5 %. Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai più recenti dati ufficiali dell’OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intra-Unione).
5. Le autorità dei PTOM comunicano alla Commissione entro il 2 aprile 2014 le tariffe doganali e gli elenchi delle restrizioni quantitative applicate a norma della presente decisione.
Le autorità dei PTOM comunicano altresì alla Commissione le successive modifiche a mano a mano che vengono introdotte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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