Art. 40

Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione

In vigore dal 25 nov 2013
Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione 1.   Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di criminalità organizzata può comprendere: a) lo sviluppo di strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia innovativi ed efficaci, compresa la cooperazione con altre parti interessate quali la società civile, nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione; e b) un sostegno per aumentare l’efficacia delle politiche dei PTOM di prevenzione e di lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione, nonché la produzione, la distribuzione e il traffico di ogni tipo di stupefacenti e sostanze psicotrope; la prevenzione e la riduzione del consumo di droga e degli effetti nocivi connessi alla droga, tenendo conto del lavoro svolto in questo ambito dagli organismi internazionali, promuovendo in particolare: i) la formazione e lo sviluppo delle capacità in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, compresi la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione; ii) la prevenzione, compresa la formazione, l’istruzione e la promozione della salute, il trattamento e reinserimento dei tossicomani, compresi i progetti per reintegrare i tossicodipendenti nel contesto occupazionale e sociale; iii) l’elaborazione di misure repressive efficaci; iv) l’assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per l’elaborazione di politiche e di una normativa efficaci in materia di tratta di esseri umani, in particolare campagne di sensibilizzazione, meccanismi di riferimento e sistemi di protezione delle vittime, con la partecipazione di tutte le parti interessate e della società civile; v) l’assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per la prevenzione, il trattamento e la riduzione dei danni connessi al consumo di droga; vi) l’assistenza tecnica a sostegno dello sviluppo della legislazione e delle politiche contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori; e vii) l’assistenza tecnica e la formazione per sostenere lo sviluppo di capacità e promuovere la conformità con le norme internazionali di lotta contro la corruzione, in particolare quelle stabilite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 2.   Nell’ambito dell’associazione, i PTOM e l’Unione cooperano per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo conformemente agli .
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Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione (Art. 40 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo