Art. 70
Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali
In vigore dal 25 nov 2013
Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali
Al fine di promuovere la stabilità, l’integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale, l’associazione può abbracciare la cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali. Tale cooperazione può riguardare:
a)
un’effettiva e adeguata tutela degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;
b)
la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo;
c)
la promozione della cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, compresi i regolatori e le autorità di vigilanza;
d)
l’istituzione di meccanismi indipendenti ed efficaci per la vigilanza dei servizi finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:755:oj#art-70