Art. 70

Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali

In vigore dal 25 nov 2013
Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali Al fine di promuovere la stabilità, l’integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale, l’associazione può abbracciare la cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali. Tale cooperazione può riguardare: a) un’effettiva e adeguata tutela degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari; b) la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo; c) la promozione della cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, compresi i regolatori e le autorità di vigilanza; d) l’istituzione di meccanismi indipendenti ed efficaci per la vigilanza dei servizi finanziari.
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Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali (Art. 70 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo