Art. 70 · Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali

Art. 70

Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali

In vigore dal 25 nov 2013
Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali Al fine di promuovere la stabilità, l’integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale, l’associazione può abbracciare la cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali. Tale cooperazione può riguardare: a) un’effettiva e adeguata tutela degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari; b) la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo; c) la promozione della cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, compresi i regolatori e le autorità di vigilanza; d) l’istituzione di meccanismi indipendenti ed efficaci per la vigilanza dei servizi finanziari.
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