Art. 12
Compiti degli attori non governativi
In vigore dal 25 nov 2013
Compiti degli attori non governativi
1. Gli attori non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell’elaborazione e nell’attuazione dell’assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l’attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.
2. Gli attori non governativi ammissibili alla gestione decentrata dei progetti o programmi sono individuati di comune accordo tra le autorità dei PTOM, la Commissione e lo Stato membro cui è connesso il PTOM, tenendo conto delle questioni trattate, delle loro competenze e dei loro settori di attività. Il processo di individuazione viene svolto in ciascun PTOM, nell’ambito dell’ampio dialogo e delle consultazioni di cui all’.
3. L’associazione mira a contribuire agli sforzi dei PTOM per potenziare le organizzazioni della società civile, in particolare per quanto riguarda la loro creazione e il loro sviluppo, nonché le disposizioni necessarie ad avviare la loro partecipazione alla progettazione, attuazione e valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.
Storico versioni
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