Art. 12 · Compiti degli attori non governativi

Art. 12

Compiti degli attori non governativi

In vigore dal 25 nov 2013
Compiti degli attori non governativi 1.   Gli attori non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell’elaborazione e nell’attuazione dell’assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l’attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo. 2.   Gli attori non governativi ammissibili alla gestione decentrata dei progetti o programmi sono individuati di comune accordo tra le autorità dei PTOM, la Commissione e lo Stato membro cui è connesso il PTOM, tenendo conto delle questioni trattate, delle loro competenze e dei loro settori di attività. Il processo di individuazione viene svolto in ciascun PTOM, nell’ambito dell’ampio dialogo e delle consultazioni di cui all’. 3.   L’associazione mira a contribuire agli sforzi dei PTOM per potenziare le organizzazioni della società civile, in particolare per quanto riguarda la loro creazione e il loro sviluppo, nonché le disposizioni necessarie ad avviare la loro partecipazione alla progettazione, attuazione e valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.
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