Art. 8

In vigore dal 22 ott 2013
1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione: a) esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione; b) valuta la situazione economica e le prospettive della Repubblica del Kirghizistan, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’, paragrafo 1; c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Repubblica del Kirghizistan in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. 2.   Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
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Art. 8 Decisione (UE) 2013/1025 — Testo vigente | Portale Normativo