Art. 5

In vigore dal 22 ott 2013
1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza macro-finanziaria dell’Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell’Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali. 2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Repubblica del Kirghizistan ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito. 3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e la Repubblica del Kirghizistan ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o può procedere a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni. 4.   Le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica del Kirghizistan. 5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
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Art. 5 Decisione (UE) 2013/1025 — Testo vigente | Portale Normativo