Art. 6

In vigore dal 22 ott 2013
1.   L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (9). 2.   L’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è soggetta a gestione diretta. 3.   Il protocollo d’intesa, l’accordo di prestito e l’accordo di sovvenzione da concludere con le autorità kirghise contengono disposizioni: a) che assicurano che la Repubblica del Kirghizistan verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita; b) che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (10), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); c) che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l’Ufficio per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco; d) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco come le valutazioni operative; e) che garantiscano che l’Unione abbia diritto alla piena restituzione della sovvenzione e/o al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Repubblica del Kirghizistan sia stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. 4.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione la Commissione verifica, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica del Kirghizistan che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:1025:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Decisione (UE) 2013/1025 — Testo vigente | Portale Normativo