Art. 1

In vigore dal 22 ott 2013
1.   L’Unione mette a disposizione della Repubblica del Kirghizistan l’assistenza macro-finanziaria («assistenza macro-finanziaria dell’Unione») per un importo massimo di 30 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di soddisfarne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, quale individuato nel programma in corso dell’FMI. Di detto importo massimo, fino a 15 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 15 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è subordinata all’approvazione del bilancio dell’Unione dell’esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. 2.   La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell’Unione, le risorse necessarie sui mercati dei capitali o da istituti finanziari allo scopo di finanziare la parte di assistenza macro-finanziaria dell’Unione costituita dal prestito, per poi concedere a sua volta in prestito il ricavato alla Repubblica del Kirghizistan. La durata massima dei prestiti è di quindici anni. 3.   L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l’FMI e la Repubblica del Kirghizistan, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche esposti nell’ACP e nella strategia dell’Unione per l’Asia Centrale (2007-2013). La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce i documenti pertinenti a dette istituzioni a tempo debito. 4.   L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’, paragrafo 1. 5.   Qualora il fabbisogno di finanziamento della Repubblica del Kirghizistan diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza o la sospende o la cancella.
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