Art. 3

In vigore dal 22 ott 2013
1.   La Commissione concorda con le autorità kirghise, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, da stabilire in un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa») comprendente un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all’, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macro-economico e di riforma strutturale attuati dalla Repubblica del Kirghizistan con il sostegno dell’FMI. 2.   Tali condizioni mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica del Kirghizistan. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità inerenti alle politiche esterne dell’Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. 3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di sovvenzione e in un accordo di prestito tra la Commissione e le autorità kirghise. 4.   Nella fase di attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica del Kirghizistan che sono pertinenti ai fini dell’assistenza, nonché il rispetto da parte della Repubblica del Kirghizistan del calendario convenuto. 5.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte e che le politiche economiche della Repubblica del Kirghizistan siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.
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Art. 3 Decisione (UE) 2013/1025 — Testo vigente | Portale Normativo