Art. 4

In vigore dal 22 ott 2013
1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione in due rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa. 2.   Per gli importi dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (7). 3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti: a) la condizione preliminare di cui all’; b) una realizzazione costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI; e c) l’attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica stabilite nel protocollo d’intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. 4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione. 5.   L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è erogata alla Banca nazionale della Repubblica del Kirghizistan. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Repubblica del Kirghizistan come beneficiario finale.
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