Art. 6
In vigore dal 22 apr 2013
Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo concernenti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porvi fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:183(1):oj#art-6