Art. 9
In vigore dal 22 apr 2013
Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della RPDC emesse dopo il 18 febbraio 2013 verso o dal governo della RPDC e verso o da suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale della RPDC o banche domiciliate nella RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC o enti finanziari non domiciliati nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate nella RPDC, nonché persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.
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