Art. 7

In vigore dal 22 apr 2013
1.   Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie nell’ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, che potrebbero contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni o dalla presente decisione, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale, sulle attività svolte dalle istituzioni finanziarie nell’ambito della loro giurisdizione con: a) banche domiciliate nella RPDC; b) succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato IV; c) succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V; e d) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V, al fine di evitare che tali attività contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. 2.   A tal fine, nelle attività con le banche e le entità finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a: a) esercitare una vigilanza costante sull’attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo; b) imporre che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione; e a rifiutare l’operazione se queste informazioni non sono fornite; c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali; d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, riferirne prontamente all’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.
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