Art. 5

In vigore dal 22 apr 2013
Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all’esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni o dalla presente decisione.
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Art. 5 Decisione (UE) 2013/183 — Testo vigente | Portale Normativo