Art. 2

In vigore dal 22 apr 2013
Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione - diretti o indiretti - di oro e metalli preziosi e di diamanti a, da o per conto del governo dell'RPDC, di suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, della Banca centrale dell'RPDC, nonché a, da o per conto di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da essi possedute o controllate. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
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