Art. 11
In vigore dal 22 apr 2013
1. Gli Stati membri rifiutano l'autorizzazione di atterraggio, decollo o sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza.
Storico versioni
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