Art. 15
In vigore dal 22 apr 2013
1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:
a)
dalle persone ed entità indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate,elencate nell’allegato I;
b)
dalle persone ed entità che non figurano nell’allegato I, elencate nell'allegato II:
i)
che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti,
ii)
che prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa; o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate,
iii)
che sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa,
c)
alle persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione, sono congelati.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.
3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a)
necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche,
purché lo Stato membro interessato abbia notificato, se del caso, al comitato delle sanzioni, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:
a)
necessari per coprire spese straordinarie. Se del caso, lo Stato membro interessato deve precedentemente notificare e ottenere l'approvazione del comitato delle sanzioni; o
b)
oggetto di una garanzia o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale garanzia o della decisione, purché detta garanzia o decisione sia anteriore alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state indicate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Se del caso, lo Stato membro interessato deve precedentemente darne notifica al comitato delle sanzioni.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti o
b)
pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente al 14 ottobre 2006,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
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