Art. 25

Calendario di pagamento dei contributi

In vigore dal 19 dic 2011
Calendario di pagamento dei contributi 1.   Se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un’operazione militare dell’UE, gli Stati membri contributori versano i loro contributi per un ammontare pari al 30 % dell’importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida una percentuale diversa. L’amministratore richiede i contributi in funzione delle esigenze operative dell’operazione fino all’ammontare concordato. 2.   Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, può decidere di richiedere contributi supplementari prima che sia sottoscritto un bilancio rettificativo relativo all’operazione. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio. 3.   Quando per un’operazione specifica è stato adottato un bilancio rettificativo gli Stati membri versano il saldo dei contributi dovuti per tale operazione in applicazione dell’. Tuttavia, quando la durata prevista dell’operazione è superiore a sei mesi compresi in un esercizio, il saldo dei contributi è pagato in due rate. In tal caso la prima rata è versata entro 60 giorni dall’avvio dell’operazione; la seconda è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell’amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare alle disposizioni del presente paragrafo. 4.   L’amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi quando: a) il comitato speciale ha approvato un progetto di bilancio per un esercizio finanziario come previsto all’. La prima richiesta di contributo copre le esigenze operative per otto mesi. La seconda richiesta di contributo copre il saldo restante dei contributi, tenuto conto del saldo dell’esecuzione di bilancio dell’esercizio precedente se il comitato speciale ha deciso di iscrivere tale saldo nel bilancio in corso dopo aver ricevuto il parere sulla revisione; b) un importo di riferimento è stato adottato come previsto all’, paragrafo 1; o c) un bilancio rettificativo è approvato come previsto all’. 5.   Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall’invio della richiesta corrispondente, tranne nel caso della prima richiesta di contributo per il bilancio di un nuovo esercizio in cui il pagamento è effettuato entro quaranta giorni dall’invio della richiesta corrispondente. 6.   Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne. 7.   L’amministratore accusa ricevuta dei contributi.
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Calendario di pagamento dei contributi (Art. 25 Decisione (UE) 2011/871) — Testo vigente | Portale Normativo