Art. 20
Bilanci rettificativi
In vigore dal 19 dic 2011
Bilanci rettificativi
1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, anche quando un’operazione è avviata durante l’anno finanziario, l’amministratore propone un progetto di bilancio rettificativo. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Il comitato speciale ne discute tenendo conto dell’urgenza.
2. Qualora tale progetto di bilancio rettificativo sia conseguente all’avvio di una nuova operazione o a modifiche nel bilancio relativo a un’operazione in corso, l’amministratore informerà il comitato speciale dei costi totali previsti per l’operazione. Se detti costi superano sostanzialmente l’importo di riferimento pertinente, il comitato speciale può chiedere al Consiglio di approvarli.
3. Il progetto di bilancio rettificativo conseguente all’avvio di una nuova operazione è sottoposto al comitato speciale entro un termine di quattro mesi dall’approvazione dell’importo di riferimento, a meno che il comitato speciale non fissi un termine più lungo.
Storico versioni
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