Art. 18

Principi di bilancio

In vigore dal 19 dic 2011
Principi di bilancio 1.   Il bilancio, stabilito in euro, è l’atto che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, l’insieme delle entrate e delle spese relative ai costi comuni di cui ATHENA ha l’amministrazione. 2.   Tutte le spese sono connesse a un’operazione specifica, a eccezione eventualmente dei costi elencati nell’allegato I. 3.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 4.   Nel bilancio, entrate e spese risultano in pareggio. 5.   La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese relative ai costi comuni sono effettuati mediante imputazione a una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti, salvo in forza dell’, paragrafo 5.
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Principi di bilancio (Art. 18 Decisione (UE) 2011/871) — Testo vigente | Portale Normativo