Art. 19

Bilancio annuale

In vigore dal 19 dic 2011
Bilancio annuale 1.   L’amministratore stabilisce annualmente un progetto di bilancio per l’esercizio successivo, con il concorso di ciascun comandante dell’operazione relativamente alla sua operazione. 2.   Il progetto riporta: a) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni; b) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate e, se del caso, per rimborsare costi comuni prefinanziati da uno Stato o un terzo; c) gli stanziamenti accantonati di cui all’; d) una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese. 3.   Gli stanziamenti d’impegno e di pagamento sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli. Il progetto di bilancio comprende osservazioni particolareggiate per capitolo o articolo. A ciascuna operazione è dedicato un titolo specifico il quale costituisce la parte generale del bilancio e comprende i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni. 4.   Ciascun titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi quanto all’importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti. 5.   Le entrate comprendono: a) contributi degli Stati membri partecipanti e contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori; b) entrate diverse, suddivise per titolo che includono interessi percepiti, utili derivanti dalle vendite e saldo dell’esecuzione dell’esercizio precedente una volta determinato dal comitato speciale. 6.   L’amministratore propone il progetto di bilancio al comitato speciale entro il 31 ottobre. Il comitato speciale approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre. L’amministratore adotta il bilancio approvato e lo notifica agli Stati membri partecipanti e agli Stati terzi contributori.
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Bilancio annuale (Art. 19 Decisione (UE) 2011/871) — Testo vigente | Portale Normativo