Art. 26
Prefinanziamento
In vigore dal 19 dic 2011
Prefinanziamento
1. Nel caso di un’operazione di reazione militare rapida dell’UE, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell’importo di riferimento. Fatto salvo l’, paragrafo 3, i versamenti sono effettuati come definito in appresso.
2. Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell’UE, gli Stati membri partecipanti:
a)
versano i contributi ad ATHENA in anticipo; o
b)
quando il Consiglio decide di condurre un’operazione di reazione militare rapida dell’UE al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di detta operazione entro cinque giorni dall’invio della richiesta a concorrenza dell’importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.
3. Ai fini sopraindicati il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che versano i contributi in anticipo, iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Detti stanziamenti accantonati sono coperti da contributi dovuti dagli Stati membri che versano i contributi in anticipo entro novanta giorni dall’invio della richiesta corrispondente.
4. Gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 utilizzati per un’operazione sono reintegrati entro novanta giorni dall’invio della richiesta.
5. Fatto salvo il paragrafo 1 uno Stato membro che versa il contributo in anticipo può, in circostanze specifiche, autorizzare l’amministratore a utilizzarlo per coprire il contributo a un’operazione a cui partecipa, diversa da un’operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro novanta giorni dall’invio della richiesta.
6. Ove siano necessari fondi per un’operazione diversa da un’operazione di reazione rapida, prima di ricevere contributi sufficienti per detta operazione:
a)
i contributi versati in anticipo dagli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell’operazione, previa approvazione degli Stati membri che versano in anticipo, possono essere utilizzati fino al 75 % del totale per coprire i contributi dovuti per l’operazione in questione. I contributi versati in anticipo sono reintegrati dagli Stati membri che versano in anticipo entro novanta giorni dall’invio della richiesta;
b)
nel caso di cui alla lettera a), del presente paragrafo, i contributi dovuti per l’operazione a titolo dell’, paragrafo 1, dagli Stati membri che non hanno versato in anticipo sono versati, previa approvazione degli Stati membri interessati, entro cinque giorni dall’invio della richiesta corrispondente da parte dell’amministratore.
7. In deroga all’, paragrafo 3, il comandante dell’operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione.
8. Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all’amministratore di almeno tre mesi.
9. Gli interessi maturati sul prefinanziamento saranno ripartiti annualmente tra gli Stati membri che versano in anticipo e aggiunti ai loro stanziamenti accantonati. Gli importi saranno notificati a detti Stati membri nell’ambito della procedura di approvazione del bilancio annuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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