Art. 27
Rimborso dei prefinanziamenti
In vigore dal 19 dic 2011
Rimborso dei prefinanziamenti
1. Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un’organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un’operazione può ottenerne il rimborso da ATHENA, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all’amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell’operazione in questione.
2. Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell’operazione, se ancora in servizio, e dall’amministratore.
3. Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall’amministratore.
4. Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o per la parte di una richiesta di rimborso approvata che superi il contributo previsto, l’amministratore procede al pagamento dell’importo da rimborsare entro trenta giorni, tenuto conto della tesoreria di ATHENA e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell’operazione in questione.
5. Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l’operazione sia annullata.
6. Il rimborso è comprensivo degli interessi maturati sull’importo messo a disposizione con il prefinanziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:871:oj#art-27