Art. 29
Interessi di mora
In vigore dal 19 dic 2011
Interessi di mora
1. Se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le vigenti norme dell’Unione sugli interessi di mora fissate all’articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in relazione al pagamento di contributi al bilancio dell’UE.
2. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a dieci giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a dieci giorni, gli interessi sono calcolati per l’intero periodo.
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