Art. 31

Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni oppure non direttamente collegati a un’operazione specifica

In vigore dal 19 dic 2011
Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni oppure non direttamente collegati a un’operazione specifica L’amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché i costi non direttamente collegabili a un’operazione specifica.
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Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni oppure non direttamente collegati a un’operazione specifica (Art. 31 Decisione (UE) 2011/871) — Testo vigente | Portale Normativo