Art. 24
Determinazione dei contributi
In vigore dal 19 dic 2011
Determinazione dei contributi
1. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.
2. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un’operazione sono coperti con i contributi degli Stati contributori.
3. I contributi degli Stati membri contributori per un’operazione corrispondono all’importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell’operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi a carico degli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell’.
4. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all’, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3), o da qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.
5. I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all’ultimo bilancio generale adottato dell’Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell’RNL (reddito nazionale lordo) di tale Stato membro nell’importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.
Storico versioni
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