Art. 41
Chiusura dei conti di un’operazione
In vigore dal 19 dic 2011
Chiusura dei conti di un’operazione
1. Al termine di un’operazione il comitato speciale può decidere, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, che l’amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante dell’operazione, presenti al comitato speciale lo stato finanziario dell’operazione almeno fino alla data della sua conclusione e, ove possibile, della sua liquidazione. Il termine dato all’amministratore non può essere inferiore a quattro mesi a decorrere dalla conclusione dell’operazione.
2. Se lo stato finanziario non può includere, entro il termine dato, le entrate e le spese connesse alla liquidazione dell’operazione, tali entrate e spese figurano nello stato finanziario di ATHENA e sono esaminate dal comitato speciale nel quadro della procedura di cui all’.
3. Il comitato speciale approva, sulla scorta del parere del collegio dei revisori, lo stato finanziario dell’operazione che gli viene sottoposto. Esso dà scarico all’amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l’operazione considerata.
4. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l’importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell’esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell’anno di rimborso.
Storico versioni
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