Art. 40
Rendimento e chiusura annuale dei conti
In vigore dal 19 dic 2011
Rendimento e chiusura annuale dei conti
1. Il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile di ATHENA, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell’operazione affidatagli, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni, i conti annuali delle spese prefinanziate e rimborsate ai sensi dell’ e la relazione di attività annuale.
2. L’amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione, redige e presenta al comitato speciale e al collegio dei revisori, entro il 15 maggio successivo alla chiusura dell’esercizio, lo stato finanziario e la relazione di attività annuale.
3. Entro otto settimane dalla trasmissione dello stato finanziario il comitato speciale riceve un parere sulla revisione dal collegio dei revisori e lo stato finanziario certificato di ATHENA dall’amministratore, assistito dal contabile e da ciascun comandante dell’operazione.
4. Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell’esercizio il comitato speciale riceve dal collegio dei revisori la relazione sulla revisione e la esamina insieme con il parere sulla revisione e lo stato finanziario al fine di dare scarico all’amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione.
5. L’insieme dei conti e degli inventari è conservato, ai rispettivi livelli, dal contabile e da ciascun comandante dell’operazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente. Al termine di un’operazione il comandante dell’operazione provvede alla trasmissione dell’insieme dei conti e degli inventari al contabile.
6. Il comitato speciale decide di iscrivere il saldo dell’esecuzione di un esercizio i cui conti sono stati approvati a bilancio dell’esercizio successivo, tra le entrate o le spese a seconda dei casi, mediante un bilancio rettificativo. Il comitato speciale può tuttavia decidere di iscrivere il saldo dell’esecuzione dell’esercizio dopo aver ricevuto il parere sulla revisione del collegio dei revisori.
7. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall’esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri.
8. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall’esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi di una determinata operazione è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri che hanno contribuito a detta operazione.
9. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l’importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell’esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell’anno di rimborso.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro che partecipa a un’operazione può fornire all’amministratore, se del caso attraverso il comandante dell’operazione, informazioni circa i costi incrementali sostenuti per l’operazione durante il precedente esercizio. Tali informazioni sono ripartite in modo da mostrare le principali voci di spesa. L’amministratore raggruppa tali informazioni onde fornire al comitato speciale un quadro dei costi incrementali dell’operazione.
Storico versioni
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