Art. 38

Revisione esterna dei conti

In vigore dal 19 dic 2011
Revisione esterna dei conti 1.   Quando l’esecuzione delle spese di ATHENA è affidata a uno Stato membro, un’istituzione dell’Unione o un’organizzazione internazionale, lo Stato, l’istituzione o l’organizzazione applica le norme vigenti relative alla revisione delle proprie spese. 2.   Tuttavia, l’amministratore o le persone da questi designate possono in qualsiasi momento procedere alla verifica dei costi comuni di ATHENA insorti per la preparazione o a seguito di operazioni o dei costi comuni operativi di un’operazione. Inoltre, il comitato speciale, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego. 3.   Per l’esecuzione delle revisioni esterne è istituito un collegio di revisori dei conti composto da sei membri. Il comitato speciale nomina i membri per un periodo di tre anni, rinnovabile un’unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato speciale può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di sei mesi. I candidati devono appartenere al più importante organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro o essere raccomandati da tale istituzione e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Essi devono essere disponibili per assolvere compiti per conto di ATHENA ogni qual volta sia necessario. Nell’esercizio di tali funzioni: a) i membri del collegio continuano a essere retribuiti dall’organismo di appartenenza; ATHENA si fa carico delle spese di missione in conformità delle regole applicabili ai funzionari dell’Unione europea di grado equivalente; b) i membri possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato speciale; il collegio e i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna; c) i membri riferiscono unicamente al comitato speciale in merito ai loro compiti; d) i membri verificano, sia durante l’esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e sulla base di documenti giustificativi, che l’esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate da ATHENA sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di sana gestione finanziaria, ovvero economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati. Ogni anno il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri il suo presidente o ne proroga il mandato. Esso adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Il collegio dei revisori dei conti approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse all’amministratore e al comitato speciale. 4.   In singoli casi e per motivi specifici il comitato speciale può decidere di servirsi di altri organismi esterni. 5.   Il costo delle revisioni effettuate dai revisori che agiscono per conto di ATHENA è considerato come un costo comune a carico di ATHENA.
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Revisione esterna dei conti (Art. 38 Decisione (UE) 2011/871) — Testo vigente | Portale Normativo