Art. 22
Riporto degli stanziamenti
In vigore dal 19 dic 2011
Riporto degli stanziamenti
1. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono stati impegnati sono in linea di massima annullati alla fine dell’esercizio finanziario, se disposizione contraria prevista dal paragrafo 2.
2. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi di deposito dei materiali e dell’equipaggiamento amministrati da ATHENA possono essere riportati al solo esercizio successivo quando l’impegno corrispondente sia anteriore al 31 dicembre del vigente esercizio. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi possono essere riportati quando sono necessari a un’operazione la cui liquidazione non è terminata.
3. L’amministratore presenta entro il 15 febbraio al comitato speciale le proposte di riporto di stanziamenti non impegnati dell’esercizio precedente. Tali proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo.
4. Gli stanziamenti impegnati dell’esercizio precedente sono riportati e l’amministratore ne informa il comitato speciale entro il 15 febbraio.
Storico versioni
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