Art. 12
Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi
In vigore dal 19 dic 2011
Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi
1. Nel quadro degli accordi conclusi tra l’Unione europea e Stati terzi designati dal Consiglio quali potenziali contributori alle operazioni dell’UE o quali contributori a una specifica operazione dell’UE, l’amministratore negozia con tali Stati terzi disposizioni amministrative, permanenti o ad hoc. Le disposizioni sono concluse in forma di scambio di lettere tra ATHENA e i servizi amministrativi competenti degli Stati terzi interessati e definiscono le modalità necessarie ad agevolare il versamento rapido dei contributi.
2. In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1, l’amministratore può prendere le misure necessarie per agevolare i versamenti da parte degli Stati terzi contributori.
3. L’amministratore informa in anticipo il comitato speciale delle disposizioni previste di cui al paragrafo 1 prima di firmarle a nome di ATHENA.
4. Quando l’Unione avvia un’operazione militare, l’amministratore attua, per l’ammontare dei contributi decisi dal Consiglio, le disposizioni con gli Stati terzi contributori a questa operazione.
Storico versioni
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