Art. 10

Disposizioni generali applicabili all’amministratore, al contabile e al personale di ATHENA

In vigore dal 19 dic 2011
Disposizioni generali applicabili all’amministratore, al contabile e al personale di ATHENA 1.   Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall’altro, non sono compatibili tra di loro. 2.   L’amministratore aggiunto agisce sotto l’autorità dell’amministratore. Il contabile aggiunto agisce sotto l’autorità del contabile. 3.   L’amministratore aggiunto sostituisce l’amministratore in caso di assenza di quest’ultimo. Il contabile aggiunto sostituisce il contabile in caso di assenza di quest’ultimo. 4.   I funzionari e altri agenti dell’Unione europea, nell’esercizio delle loro funzioni a nome di ATHENA, rimangono soggetti e alle norme e ai regolamenti loro applicabili. 5.   Il personale messo a disposizione di ATHENA dagli Stati membri è soggetto alle stesse regole stabilite nella decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l’istituzione dell’Unione o ATHENA. 6.   Il personale di ATHENA deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l’autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello «Secret UE» detenute dal Consiglio, o un’autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro. 7.   L’amministratore può negoziare e concludere con Stati membri o istituzioni dell’Unione accordi per designare in anticipo il personale che potrebbe, se necessario, essere messo immediatamente a disposizione di ATHENA.
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Disposizioni generali applicabili all’amministratore, al contabile e al personale di ATHENA (Art. 10 Decisione (UE) 2011/871) — Testo vigente | Portale Normativo