Art. 8
Comandante dell’operazione
In vigore dal 19 dic 2011
Comandante dell’operazione
1. Il comandante dell’operazione esercita a nome di ATHENA le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell’operazione affidatagli.
2. Il comandante dell’operazione, ai fini dell’operazione affidatagli:
a)
fa pervenire all’amministratore le sue proposte per la parte «spese-costi comuni operativi» dei progetti di bilancio;
b)
esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi nonché alle spese di cui all’; esercita la sua autorità sulle persone partecipanti all’esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di ATHENA; apre un conto bancario a nome di ATHENA per l’operazione affidatagli.
3. Il comandante dell’operazione è autorizzato ad adottare, per l’operazione affidatagli, le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Egli ne informa l’amministratore e il comitato speciale.
4. Salvo casi debitamente giustificati approvati dal comitato speciale su proposta dell’amministratore, il comandante dell’operazione usa il sistema contabile e di gestione degli attivi di cui dispone ATHENA. L’amministratore informa in anticipo il comitato speciale qualora ritenga che sussista un simile caso.
Storico versioni
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