Art. 11
Disposizioni amministrative e contratti quadro
In vigore dal 19 dic 2011
Disposizioni amministrative e contratti quadro
1. Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell’Unione, Stati terzi e organizzazioni internazionali per facilitare l’approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nel quadro di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia.
2. Tali disposizioni sono:
a)
sottoposte a consultazione del comitato speciale quando sono concluse con Stati membri, istituzioni o organi dell’Unione;
b)
sottoposte per approvazione al comitato speciale quando sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali.
3. Tali disposizioni sono firmate dall’amministratore o, se del caso, dal rispettivo comandante dell’operazione, che agisce in nome di ATHENA, e dalle autorità amministrative competenti delle altre parti di cui al paragrafo 1.
4. I contratti quadro possono essere conclusi per facilitare l’approvvigionamento in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. Tali contratti sono sottoposti per approvazione al comitato speciale prima di essere firmati dall’amministratore e sono messi a disposizione degli Stati membri e dei comandanti dell’operazione qualora questi intendano ricorrervi. La presente disposizione non imporrà agli Stati membri l’obbligo di avvalersi di beni o servizi o di acquisirli in base a un contratto quadro.
Storico versioni
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