Art. 16

Esercitazioni

In vigore dal 19 dic 2011
Esercitazioni 1.   I costi comuni delle esercitazioni dell’Unione europea sono finanziati mediante ATHENA, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri partecipanti. 2.   Tali costi comuni delle esercitazioni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai comandi rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell’UE a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un’esercitazione. 3.   I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a: a) acquisizioni in conto capitale comprese quelle relative agli edifici, all’infrastruttura e ai materiali; b) la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni, salvo approvazione del comitato speciale; c) il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.
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Esercitazioni (Art. 16 Decisione (UE) 2011/871) — Testo vigente | Portale Normativo