Art. 7

Capo dell’Agenzia

In vigore dal 12 lug 2011
Capo dell’Agenzia 1.   Il capo dell’Agenzia è l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR). 2.   Il capo dell’Agenzia è responsabile del funzionamento e dell’organizzazione generali dell’Agenzia e vigila affinché gli orientamenti forniti dal Consiglio e le decisioni del comitato direttivo siano attuati dal direttore esecutivo, che riferisce al capo dell’Agenzia. 3.   Il capo dell’Agenzia presenta le relazioni dell’Agenzia al Consiglio, come previsto nell’, paragrafo 2. 4.   Il capo dell’Agenzia è competente a negoziare accordi amministrativi con gli Stati terzi e altre organizzazioni, gruppi o entità, in conformità alle direttive impartite dal comitato direttivo. Nell’ambito di detti accordi, ove approvati dal comitato direttivo, il capo dell’Agenzia è competente ad instaurare appropriate relazioni di lavoro con gli stessi.
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